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Statuti

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STATUTI GIOVANI LIBERALI RADICALI TICINESI

 


I. NORME GENERALI

 

 

Art. 1 Giovani Liberali Radicali Ticinesi (in seguito GLRT) è un’associazione politica ai sensi degli art. 60 ss. CCS, fondata sui principi liberali radicali.

 

 

Art. 2 GLRT aderisce a Giovani Liberali Radicali Svizzeri (in seguito GLRS) ed affianca in ambito cantonale il Partito Liberale Radicale Ticinese (in seguito PLRT).

 

Art. 3 Scopo di GLRT è la diffusione, principalmente verso i giovani e con il loro coinvolgimento, dei principi liberali radicali ed in particolare la promozione della valorizzazione dell’individuo e della società in uno Stato di diritto liberale, democratico e laico, in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, nell’equilibrio tra le libertà individuali e la tutela delle esigenze sociali.

 

 

Art. 4

1 È promossa negli organi di GLRT la presenza paritaria tra uomini e donne e tra i vari componenti della società.

2 Le espressioni contenute nel presente Statuto sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal loro sesso.

 

Art. 5 È promossa negli organi di GLRT una equa rappresentanza regionale, cosi come la trasparenza e la chiarezza nelle sue decisioni ed azioni.

 

 

II. MEMBRI

 

Art. 6 Sono considerati membri di GLRT i cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone ed i Ticinesi domiciliati fuori Cantone ed all’estero, che ne condividono i principi e ne riconoscono lo statuto, fino all’età massima di 36 anni compresi. Possono essere simpatizzanti senza diritto di voto persone di età superiore e domiciliati in Ticino.

 

 

III. ORGANIZZAZIONE CANTONALE

 

 

Art. 7 Sono considerati organi di GLRT:

a) l’Assemblea;

b) il Direttorio;

c) l’Ufficio Presidenziale ed il Collegio Presidenziale

d) l’Ufficio di Revisione

 

 

Art. 8 I Distretti sono:

- Bellinzona e Tre Valli;

- Locarno e Vallemaggia;

- Lugano

- Mendrisio.

ASSEMBLEA

 

Art. 9 

 1 L’Assemblea è l’organo supremo di GLRT; è la riunione di tutti i membri. Possono parteciparvi simpatizzanti senza diritto di voto.

2 Hanno diritto di voto con schede nominative:

a) i membri dell’Ufficio presidenziale; (ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 e 2)

b) i membri di Direttorio ed i loro sostituti;

c) i membri GLRT del Comitato Cantonale PLRT

3 Le schede di voto nominative non sono né cumulabili né trasferibili.

4 L’Assemblea dispone inoltre di 60 schede non nominative che vengono ripartite fra i Distretti in misura proporzionale al numero di presenze per ciascun Distretto nelle sedute di Direttorio. Nel conteggio vengono considerate le presenze dei membri, dei sostituti e dei simpatizzanti per un totale massimo di 16 persone per ogni Distretto a seduta di Direttorio.

 

 

Art.10 L’Assemblea ha le seguenti competenze:

a) vota le direttive politiche generali, il programma ed i postulati cui deve conformarsi l’azione dei membri di GLRT;

b) approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche;

c) elegge: - Il Collegio Presidenziale (composto da quattro membri);

- Il segretario;

- I due revisori dei conti (almeno uno esterno al Direttorio);

- Il Presidente del giorno

in caso di parità si procede al ballottaggio fra i candidati.

d) approva annualmente i conti e dà discarico al Collegio Presidenziale;

e) decide la presentazione o meno dei candidati ufficiali di GLRT per le Elezioni Cantonali e Federali e designa, se del caso, gli altri candidati del PLRT da appoggiare;

f) esercita tutte le competenze non attribuite ad altro organo sociale dallo statuto.

 

 

Art. 11 L’Assemblea è convocata dal Presidente una volta all’anno in forma ordinaria. Può essere convocata in forma straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei membri presenti in Direttorio.

 

 

Art. 12 L’avviso di convocazione è di competenza del Collegio Presidenziale. Esso deve essere inviato ai membri con scheda nominativa ed ai Distretti almeno 15 giorni prima della data in cui avrà luogo l’assemblea; nonché pubblicato sull’organo ufficiale PLRT e sul sito Internet di GLRT.

La convocazione deve indicare la data, il luogo, l’orario e l’ordine del giorno.

 

 

Art. 13 

 1 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta per i casi previsti dall’art. 10 lett. a) e b) nonché per tutte le risoluzioni su oggetti non contemplati dall’ordine del giorno e proposti all’Assemblea.

2 Nomine e delibere avvengono per voto palese salvo richiesta di almeno uno dei presenti aventi diritto di voto.

3 Ogni altra delibera è presa a maggioranza relativa.

 

 

Art.14 L’assemblea è l’organo competente per l’espulsione di un membro di GLRT su proposta del direttorio. L’esclusione è ammessa se raccoglie il consenso di almeno ¾ dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto e regolarmente associati a GLRT.

 

DIRETTORIO

Art. 15 Il Direttorio è l’organo rappresentativo dell’Assemblea di GLRT.

 

 

Art. 16 Il Direttorio è composto da 8 membri per Distretto con diritto di voto e 8 membri supplenti con diritto di voto in caso di assenze dei membri ufficiali.

 

Sono pure considerati membri di diritto:

- i membri dell’UP

- i delegati di GLRT a GLRS ed i membri di Comitato Direttivo di GLRS

Art. 17 Le elezioni dei membri di Direttorio sono svolte autonomamente dai singoli Distretti.

Art. 18 1Il Direttorio è convocato dal Collegio Presidenziale di regola una volta al mese o su richiesta di almeno 10 dei suoi membri.

2Esso delibera a maggioranza relativa.

 

 

Art. 19 Il Direttorio ha le seguenti competenze:

a) propone le linee direttive dell’attività politica di GLRT

b) coordina l’attività delle organizzazioni di GLRT

c) nomina le commissioni che si rendono necessarie

d) ratifica gli Statuti dei Distretti, purché conformi all’art. 3 del presente Statuto

e) propone le candidature di GLRT per il Comitato Direttivo di GLRS

f) propone le candidature di GLRT in GLRS

g) elegge i due membri da proporre al Comitato Cantonale di GLRT insieme ai 4 membri del Collegio Presidenziale ed ai 4 Presidenti distrettuali.

 

 

UFFICIO PRESIDENZIALE

 

Art. 20 1L’Ufficio Presidenziale è composto da:

- il Collegio Presidenziale

- il Segretario

- i Presidenti dei Distretti ai sensi del presente Statuto o un loro sostituto

2A titolo consultivo vi fanno parte pure i Deputati GLRT ai sensi dell’ art. 10 lett. e, nonché i rappresentanti di GLRT nel Comitato Cantonale PLRT, i Delegati di GLRT a GLRS ed in Comitato Direttivo di GLRS.

Art. 21 1Il Segretario coadiuva il Collegio Presidenziale ad organizzare, coordinare e gestire le attività di GLRT, dell’Ufficio Presidenziale e del Direttorio. Assiste inoltre il Presidente nell’esecuzione delle decisioni politiche ed organizzative e redige i verbali delle varie sedute.

2Il Segretario funge da cassiere e tiene la contabilità dell’associazione ed un elenco dei membri.

 

 

Art. 22 Su richiesta di qualunque membro di Direttorio, il Collegio Presidenziale con il Segretario sono tenuti ad informare il Direttorio della situazione finanziaria di GLRT.

 

 

COLLEGIO PRESIDENZIALE

 

Art. 23 1Il Collegio Presidenziale rappresenta e amministra GLRT.

2Il Collegio Presidenziale è composto da un Presidente e da tre Vice-Presidenti.

 

 

Art. 24 1Ogni distretto può proporre il suo candidato alla carica di membro del collegio presidenziale.

2Sono permesse candidature spontanee.

3L’età massima per ricoprire una carica nel Collegio Presidenziale è fissata a 32 anni compresi.

 

 

Art. 25 1aLa presidenza è stabilita a rotazione all’interno del Collegio Presidenziale entro la prima seduta di Direttorio.

1b Il Direttorio ratifica la nomina del Presidente a maggioranza assoluta dei presenti (minimo 16 votanti)

2Il “Presidente di quindicina” è colui che ha ottenuto il maggior numero di voti dall’Assemblea sino alla designazione interna.

3La presidenza ha una durata di un anno. Il Collegio Presidenziale si riserva però il diritto di decidere, all’unanimità, diversamente in caso di necessità.

4Ogni membro del Collegio Presidenziale può essere rieletto una sola volta.

5Il Presidente rappresenta il Collegio Presidenziale, presiede il Direttorio e l’UP, coadiuvato dal Segretario vigila sull’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea e del Direttorio, mantiene i contatti con l’Ufficio Presidenziale del PLRT, i Consiglieri di Stato, i Deputati al Gran Consiglio, i Deputati alle Camere Federali nonché con le altre organizzazioni di GLRT e PLRT.

6I tre Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di contestazione tra i Vice-Presidenti, il Presidente decide a rotazione.

 

 

Art. 26 In caso di parità dei voti in Ufficio Presidenziale, in Direttorio o in Assemblea il voto del Presidente è preponderante.

 

 

Art. 27 Il Collegio Presidenziale è eletto per una durata di 4 anni. Tutti i membri del Collegio Presidenziale vengono eletti in blocco ogni 4 anni.

 

 

IV. UFFICIO DI REVISIONE

 

Art. 28 1 L’Ufficio di Revisione è composto da due membri, almeno uno esterno al Direttorio. L’Ufficio di Revisione viene rieletto ogni quadriennio e non è rieleggibile.

2 I Revisori hanno il diritto di revisionare i conti e presentano all’Assemblea un rapporto di revisione annuale su richiesta della maggioranza dei presenti in Direttorio.

 

 

V. FINANZE

 

Art. 29 1 Di fronte a terzi l’associazione è garante con il solo patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità dei singoli membri.

2 I distretti sono tenuti a versare un contributo annuale fisso per i loro membri in Direttorio pari a franchi 10.- cadauno, alla quale può essere cumulata una tassa annuale variabile suddivisa proporzionalmente fra i Distretti in base al numero di schede non nominative da loro detenute in sede di Assemblea. La tassa variabile deve essere espressamente fissata per l’anno in corso dall’UP, in ogni caso non è consentito pretendere quella dell’anno precedente.

3 Il patrimonio sociale è costituito dai contributi sociali, dei singoli membri, di terzi e dai proventi di qualsivoglia attività e manifestazione.

4 Il Segretario tiene un elenco dei nominativi dei membri e simpatizzanti che hanno versato contributi al movimento giovanile e delle quote versate dai Distretti. Questo documento può essere consultato da ogni membro in occasione dell’Assemblea.

 

 

VI. DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 30 Domicilio di GLRT è quello del Segretario.

 

 

Art. 31 Per quanto non previsto dal presente Statuto fanno stato gli art. 60 e ss del CCS.

 

 

Art. 32 In tutti gli articoli per cui compare una frazione, il numero di riferimento, qualora non fosse un numero intero, va arrotondato per difetto.

 

 

Art. 33 Il presente Statuto, approvato nell’Assemblea di GLRT del gg.mm.aaaa, entra in vigore dopo la ratifica del Comitato Cantonale PLRT, abroga lo Statuto precedente ed ogni altra disposizione anteriore.

 

 

VII. NORMA TRANSITORIA

 

Art. 1 Con riferimento all’articolo 10, i mandati in corso possono essere comunque portati a termine.

 

 

Ratificato del Comitato Cantonale del PLRT, in data 07.04.2005

 

 

 

GIOVANI LIBERALI RADICALI TICINESI

 

Il Presidente                                Il Segretario

Rahel Segler                               Stefania Franzi